{"id":12152,"date":"2020-07-26T06:18:47","date_gmt":"2020-07-26T04:18:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=12152"},"modified":"2022-04-27T17:34:39","modified_gmt":"2022-04-27T15:34:39","slug":"dipendente-partita-iva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/dipendente-partita-iva\/","title":{"rendered":"Lavoro dipendente e partita Iva: si pu\u00f2 fare contemporaneamente? I casi e le differenze tra dipendenti pubblici e privati"},"content":{"rendered":"<p>Mi viene frequentemente richiesto da parte di <strong>lavoratori dipendenti<\/strong> se vi sono cause di <strong>incompatibilit\u00e0<\/strong> tra l\u2019attivit\u00e0 svolta come dipendente ed un\u2019eventuale apertura della partita iva per lo svolgimento di un\u2019<strong>attivit\u00e0 professionale o d\u2019impresa<\/strong>.<\/p>\n<p>Bisogna prima di tutto fare una <strong>netta distinzione tra dipendenti pubblici e dipendenti privati<\/strong>, in quanto le regole sono radicalmente diverse; in secondo luogo bisogna analizzare distintamente gli aspetti <strong>giuridici, fiscali e previdenziali<\/strong>.<\/p>\n\n<h3>Dipendente del settore privato e partita IVA<\/h3>\n<p>Nel caso di <strong>dipendenti del settore privato<\/strong> non ci sono particolari problemi di compatibilit\u00e0 per l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 professionale o d\u2019impresa da parte di un soggetto che \u00e8 gi\u00e0 lavoratore dipendente a patto che <strong>non vi sia concorrenza tra le due attivit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"dic-01\" href=\"https:\/\/www.dipendentincloud.it\/?utm_source=danea&utm_medium=banner&utm_campaign=danea-blog-articoli-hr\"><div style=\"background-color: #0052cc; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-6\">\r\n      <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-blog-dic.png\" alt=\"Dipendenti in cloud software gestione dipendenti\" style=\"padding-top: 1em\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-6\" style=\"padding-right: 0.8em; padding-left: 0.5em;\">\r\n      <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"150\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/logo-dic-orizzontale-2024.png\" alt=\"Dipendenti in cloud software gestione dipendenti\" style=\"margin-top: 5px; margin-bottom:5px\">\r\n      <br>\r\n      <p><span style=\"font-size: 17px\">\r\n        Gestire i dipendenti \u00e8 facile, basta usare lo strumento giusto!<\/span>\r\n      <br>\r\n       <span style=\"font-size: 15px\">\r\n       Presenze, piani ferie, note spese... e molto altro!<\/span>\r\n      <\/p>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\">\r\n          PROVALO GRATIS ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<p>Ed \u00e8 proprio l\u2019aspetto giuridico quello maggiormente delicato che deve essere attentamente valutato: <strong>l\u2019art. 2105 del codice civile<\/strong> infatti dispone \u201cl\u2019obbligo di fedelt\u00e0\u201d prevedendo che il \u201c<em>prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l\u2019imprenditore, n\u00e9 divulgare notizie attinenti all\u2019organizzazione e ai metodi di produzione dell\u2019impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio<\/em>\u201d. La <strong>violazione<\/strong> di tale <strong>obbligo di fedelt\u00e0<\/strong> pu\u00f2 costituire infatti giusta causa per un licenziamento del lavoratore.<\/p>\n<p>Anche se in linea generale non vi \u00e8 obbligo da parte del dipendente di<strong> comunicare<\/strong> (salvo che non sia espressamente previsto dal contratto) al datore di lavoro l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa o di lavoro autonomo che si va ad intraprendere \u00e8<strong> consigliabile informarlo preventivamente<\/strong> per non incorrere in spiacevoli contenziosi.<\/p>\n<h3>Dipendente pubblico part time e tempo pieno, e partita IVA<\/h3>\n<p>Nel <strong>caso invece di dipendente pubblico<\/strong> la questione \u00e8 pi\u00f9 <strong>complicata:<\/strong> la regola base \u00e8 che il dipendente pubblico \u00e8 <strong>obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva<\/strong> nei confronti dell\u2019Amministrazione da cui dipende.<\/p>\n<p>A questo principio di carattere generale fanno<strong> eccezione alcuni regimi speciali<\/strong> (ad esempio la possibilit\u00e0 per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con orario di lavoro inferiore al 50% di quello a tempo pieno.<\/p>\n<p>La violazione di tale divieto si pu\u00f2 configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall\u2019impiego: tuttavia, \u00a0in alcuni casi, comunque, il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, pu\u00f2 svolgere, se autorizzato dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso, ma solo al verificarsi di determinate condizioni, quali:<\/p>\n<ul>\n<li>la <strong>temporaneit\u00e0<\/strong> e <strong>l\u2019occasionalit\u00e0<\/strong> dell\u2019incarico;<\/li>\n<li>il <strong>non conflitto con gli interessi dell\u2019amministrazione<\/strong> e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;<\/li>\n<li>la <strong>compatibilit\u00e0<\/strong> dell\u2019impegno lavorativo derivante dall\u2019incarico con l\u2019attivit\u00e0 lavorativa di servizio cui il dipendente \u00e8 addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I <strong>dipendenti part time<\/strong> che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria possono svolgere un\u2019altra attivit\u00e0 lavorativa sia come dipendente (mai con un\u2019amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attivit\u00e0 non comportino un conflitto di interesse con la specifica attivit\u00e0 di servizio del dipendente, mentre i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove \u00e8 coinvolta una pubblica amministrazione.<\/p>\n<h3>Dipendente e partita IVA considerazioni di carattere fiscale e previdenziale.<\/h3>\n<p><strong>Da un punto di vista fiscale<\/strong> non vi sono assolutamente vincoli in caso di coesistenza di redditi di lavoro dipendente e redditi d\u2019impresa o di lavoro autonomo i quali andranno regolarmente dichiarati e versate le relative imposte.<\/p>\n<p>In merito alla tipologia di dichiarazione da utilizzare \u00e8<strong> preclusa la possibilit\u00e0 di presentare il modello 730<\/strong>, tipologia di dichiarazione riservata esclusivamente ai lavoratori titolari solo di redditi di lavoro dipendente, ma dovranno necessariamente presentare il <strong>modello redditi PF<\/strong>.<\/p>\n<p>Inoltre, da tener presente che vi sono dei vincoli per poter accedere alle agevolazioni del <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/regime-forfettario-requisiti\/\">regime forfettario<\/a>: non possono accedere a tale regime i soggetti che nell&#8217;anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compreso il reddito da pensione), eccedenti l&#8217;importo di euro 30.000. La verifica di tale soglia \u00e8 irrilevante se il rapporto di lavoro \u00e8 cessato.<\/p>\n<p>Pertanto se il lavoratore dipendente decide di avviare un\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa o di lavoro autonomo nell\u2019anno 2017, per poter poter accedere al regime forfetario deve verificare che nel 2016 non abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori ad euro 30.000. In caso contrario potr\u00e0 comunque avviare l\u2019attivit\u00e0, ma con un regime fiscale ordinario.<\/p>\n<blockquote><p>Per approfondimenti sulla fiscalit\u00e0 del regime forfettario, leggi anche &#8220;<a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/regime-forfettario-come-si-calcola-reddito\/\">regime forfettario tassazione<\/a>\u201d.<\/p><\/blockquote>\n<p>Da un <strong>punto di vista previdenziale<\/strong> invece dobbiamo distinguere se il dipendente andr\u00e0 ad esercitare un\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa o di lavoro autonomo.<\/p>\n<p>Nel primo caso infatti dovrebbe iscriversi alla <strong>gestione IVS (artigiani<\/strong> e <strong>commercianti);<\/strong> tuttavia nel caso in cui il lavoro dipendente rappresenti comunque l\u2019attivit\u00e0 prevalente rispetto all\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa, sia in termini di tempo che in termini reddituali, non sar\u00e0 necessaria l\u2019iscrizione ed il versamento dei relativi contributi.<\/p>\n<p>Nel caso di attivit\u00e0 di <strong>lavoro autonomo<\/strong> invece sar\u00e0 necessaria l\u2019iscrizione alla Gestione separata INPS ed il versamento dei contributi sul reddito derivante dall\u2019attivit\u00e0 professionale, con applicazione di aliquote ridotte (per l\u2019anno 2017 l\u2019aliquota \u00e8 stata fissata al 24%); infine nel caso di attivit\u00e0 di lavoro autonomo con iscrizione ad un albo professionale, previa verifica anche in questo caso dell\u2019esistenza di eventuali incompatibilit\u00e0 con l\u2019attivit\u00e0 di lavoro dipendente, non sar\u00e0 necessaria l\u2019iscrizione alla relativa cassa.<\/p>\n<blockquote><p>Leggi anche: <a href=\"https:\/\/www.fattureincloud.it\/guida-freelance\/aprire-e-chiudere-partita-iva\/\">Aprire e chiudere partita IVA: quanto costa e come si fa?<\/a><\/p><\/blockquote>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/easyfatt\/\"> Consigliati per Easyfatt<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quali sono le regole che disciplinano i rapporti di lavoro e gli aspetti giuridici, fiscali e previdenziali coinvolti<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":36,"featured_media":12154,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[139],"tags":[4],"class_list":["post-12152","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gestione-dipendenti","tag-easyfatt"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":43,"sum_votes":183},"wps_subtitle":"Quali sono le regole che disciplinano i rapporti di lavoro e gli aspetti giuridici, fiscali e previdenziali coinvolti","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12152","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/36"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12152"}],"version-history":[{"count":25,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12152\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21576,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12152\/revisions\/21576"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12154"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12152"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12152"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12152"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}