{"id":13419,"date":"2018-04-05T06:53:06","date_gmt":"2018-04-05T04:53:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=13419"},"modified":"2022-04-28T10:07:32","modified_gmt":"2022-04-28T08:07:32","slug":"contanti-condominio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/contanti-condominio\/","title":{"rendered":"Condominio e pagamenti in contanti 2018: divieti, limiti ed eccezioni"},"content":{"rendered":"<p>In base a quanto previsto dall\u2019art. 25-ter, c. 2-ter, del D.p.r. n. 600\/73, il <strong>pagamento da parte del condominio di corrispettivi per prestazioni di appalto di opere o servizi rese dall\u2019appaltatore nell\u2019esercizio d\u2019impresa non pu\u00f2 essere eseguito in contanti<\/strong> ma deve essere perfezionato tramite l\u2019utilizzo di conti correnti bancari o postali intestati al condominio stesso, indipendentemente dall\u2019importo dovuto.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>obbligo di pagamento tramite conto corrente bancario o postale intestato al condominio<\/strong> \u00e8 stato introdotto dall\u2019art. 1, c. 36, della L. n. 232\/2016 con decorrenza dal 1\u00b0 gennaio 2017 ed \u00e8 di tipo assoluto, essendo applicabile anche per il saldo delle prestazioni di appalto di importo inferiore al tetto dei 3.000 euro, attualmente previsto quale limite per i pagamenti in contanti dalla normativa antiriciclaggio (art. 49 del D.lgs. n. 231\/07).<\/p>\n<p>In particolare, il pagamento di tali prestazioni dovr\u00e0 avvenire<strong> utilizzando uno dei seguenti strumenti<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>bonifico\u00a0bancario o postale;<\/li>\n<li>assegno bancario\u00a0o postale;<\/li>\n<li>assegno circolare\u00a0o vaglia postale;<\/li>\n<li>carte di credito, carte di debito o carte prepagate.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Leggi le novit\u00e0 sul: <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/limite-pagamento-contanti-2000-regole\/\">Limite pagamento contanti 2021<\/a><\/p>\n<h3>Le sanzioni<\/h3>\n<p>Il mancato rispetto di tale regola <strong>espone il condominio all\u2019applicazione di una sanzione amministrativa<\/strong> variabile da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro (art. 11, c. 1, del D.lgs. n. 471\/97), ferme restando le sanzioni previste dalla disciplina antiriciclaggio per violazioni riferibili a transazioni perfezionate in contanti per importi pari o superiori a 3.000 euro. Queste ultime ammontano ad una <strong>misura variabile compresa\u00a0tra l\u20191% ed il 40% con un minino di 3.000 euro<\/strong>, eventualmente sanabili mediante l\u2019istituto dell&#8217;oblazione\u00a0di cui all\u2019art.\u00a016 della Legge n. 689\/81 con pagamento dell&#8217;importo pari al 2% dell&#8217;ammontare della transazione.<\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ec-01\" href=\"\/software\/domustudio\/formazione\/aggiornamento-amministratori\/\" target=\"_blank\"><div style=\"background-color:#f9b233; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-3\">\r\n<img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"300\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-euroconference-bianco.png\" alt=\"corsi amministratori di condominio\" style=\"margin-top: 5px; margin-bottom: 5px\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-8\">\r\n     <span style=\"font-size: 17px\">\r\n       La formazione periodica per l'amministratore di condominio conta!<\/span><br>\r\n       <span style=\"font-size: 15px\">Segui il corso dal tuo PC e scegli dove tenere l'esame in aula dalla rosa di citt\u00e0 disponibili in tutta Italia.<\/span>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\" style=\"margin: 1em 0 0 0;\">\r\n          SCOPRI L'OFFERTA ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<p>In linea pi\u00f9 generale va ricordato che, l\u2019art. 1129 del Codice Civile, come modificato dalla L. n. 220\/2012 recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, aveva gi\u00e0 disposto l\u2019obbligo per l\u2019amministratore di condominio di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonch\u00e9 quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.<\/p>\n<p>La norma tributaria di cui all\u2019art. 25-ter, c. 2-ter, del D.p.r. n. 600\/73, quindi, si pone in un\u2019ottica di continuit\u00e0 rispetto a tale disegno legislativo, volto ad incrementare la trasparenza contabile della gestione condominiale.<\/p>\n<h3>Campo di applicazione della normativa<\/h3>\n<p>La disposizione normativa in esame ha, tuttavia, <strong>natura speciale e trova applicazione con specifico riguardo ai soli corrispettivi dovuti dal condominio a favore degli\u00a0appaltatori di opere o servizi\u00a0che svolgono tali attivit\u00e0 nell\u2019ambito dell&#8217;esercizio di impresa<\/strong>. Si tratta, quindi, dei compensi dovuti per le prestazioni convenute nei contratti d\u2019opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l\u2019assunzione, nei confronti del committente, di un\u2019obbligazione avente a oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un\u2019opera o servizio, nonch\u00e9 l\u2019assunzione diretta, da parte del prestatore d\u2019opera, del rischio connesso con l\u2019attivit\u00e0, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.<\/p>\n<blockquote><p>Esempio:<\/p>\n<p>Pertanto, laddove \u2013 ad esempio \u2013 il condominio provveda ad acquistare un bene, la norma in questione non opera, in quanto si rientra nella fattispecie contrattuale della compravendita e non in quella dell\u2019appalto. Tuttavia, qualora l\u2019acquisto del bene avvenga congiuntamente con la posa in opera dello stesso occorrer\u00e0 valutare con attenzione la preponderanza del valore del bene rispetto al connesso servizio di installazione in quanto, in caso contrario, si tratter\u00e0 di appalto di servizi (installazione di bene con vendita accessoria dello stesso) con tutte le conseguenze normative del caso (obbligo di applicazione della ritenuta del 4% e obbligo di pagamento della prestazione tramite conto corrente bancario o postale).<\/p><\/blockquote>\n<p>Del pari, non vi \u00e8 obbligo di pagamento tramite conto corrente bancario o postale, in quanto non rappresentano appalti di opere e\/o servizi, l\u2019<strong>acquisto delle utenze<\/strong> (energia elettrica, telefonia, acqua, gas, ecc.), delle polizze assicurative, dei servizi di trasporto e di deposito.<\/p>\n<p>Relativamente agli eventuali compensi corrisposti dal condominio per<strong> prestazioni di lavoro autonomo<\/strong> (ad esempio prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, ecc.), anche di tipo occasionale, va evidenziato che essi non sono soggetti all\u2019obbligo di tracciabilit\u00e0 bancaria o postale in discussione, atteso che la disposizione fa esplicitamente riferimento a prestazioni svolte nell\u2019esercizio di impresa.<\/p>\n<p>Per completezza si evidenzia che tali prestazioni saranno da assoggettare alla ritenuta del 20%, applicabile sui redditi di lavoro autonomo, anche occasionali, in base a quanto disposto dall\u2019art. 25 del D.p.r. n. 600\/73.<\/p>\n<p>Anche alla luce dei chiarimenti forniti dall\u2019Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7\/2007 in merito all\u2019obbligo di effettuazione della ritenuta del 4%, devono invece ritenersi assoggettate all\u2019obbligo di pagamento mediante conto corrente bancario o postale del condominio, a titolo esemplificativo, le prestazioni eseguite per <strong>interventi di manutenzione o ristrutturazione dell\u2019edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero per l\u2019esecuzione di attivit\u00e0 di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell\u2019edificio condominiale<\/strong>.<\/p>\n<blockquote><p>Leggi anche: <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/fattura-a-condominio-detrazioni-fiscali\/\">Fattura a condominio<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<div class=\"post-tags2\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il condominio non pu\u00f2 procedere al pagamento in contanti di prestazioni di opere o servizi rese dall&#8217;appaltatore nell&#8217;esercizio d&#8217;impresa: sanzioni e campo di applicazione della normativa<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":48,"featured_media":13421,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[171],"tags":[],"class_list":["post-13419","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-normativa"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":38,"sum_votes":171},"wps_subtitle":"Il condominio non pu\u00f2 procedere al pagamento in contanti di prestazioni di opere o servizi rese dall'appaltatore nell'esercizio d'impresa: sanzioni e campo di applicazione della normativa","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13419","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/48"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13419"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13419\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21678,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13419\/revisions\/21678"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13421"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13419"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13419"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13419"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}