{"id":5080,"date":"2026-02-18T04:00:52","date_gmt":"2026-02-18T03:00:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=5080"},"modified":"2026-02-19T15:58:10","modified_gmt":"2026-02-19T14:58:10","slug":"split-payment","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/split-payment\/","title":{"rendered":"Split payment: cos\u2019\u00e8, come funziona e un esempio di fattura"},"content":{"rendered":"<p>Lo split payment (o scissione dei pagamenti) \u00e8 un <strong>particolare modalit\u00e0 di gestione dell\u2019IVA<\/strong> che riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con altri enti specificamente individuati dalla legge.<\/p>\n<p>A differenza delle regole ordinarie, <strong>l\u2019IVA indicata in fattura viene versata direttamente all\u2019Erario dall\u2019ente<\/strong> pubblico che riceve la fattura.<\/p>\n<p>Introdotto per contrastare l\u2019evasione fiscale, lo split payment \u00e8 stato pi\u00f9 volte modificato nel tempo e la sua applicazione viene autorizzata fino al 30 giugno 2026.<\/p>\n<p>In questo articolo vedremo cos\u2019\u00e8 lo split payment, quando si applica, come funziona nel concreto e quali soggetti coinvolge.<\/p>\n<p>Non mancher\u00e0 un esempio di fattura in regime di split payment e un focus sugli adempimenti contabili richiesti a imprese e professionisti.<\/p>\n\n<h3>Cos\u2019\u00e8 lo split payment<\/h3>\n<p>Lo split payment \u00e8 <strong>un meccanismo di applicazione dell\u2019IVA<\/strong> in base al quale l\u2019imposta non viene incassata dal fornitore (chi vende il prodotto o fornisce il servizio), ma <strong>versata direttamente all\u2019Erario dall\u2019acquirente<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019acquirente \u00e8 tipicamente la <strong>Pubblica Amministrazione<\/strong> (PA) anche se, come vedremo tra poco, sussistono alcune estensioni al di fuori della PA.<\/p>\n<p>Nella pratica, con lo split payment la <strong>fattura <\/strong>\u00e8 emessa con la <strong>consueta esposizione dell\u2019aliquota Iva<\/strong> e della relativa imposta.<\/p>\n<p>Tuttavia, sar\u00e0 <strong>onere del cessionario o committente <\/strong>(cio\u00e8 dell\u2019acquirente) versare:<\/p>\n<ul>\n<li>al fornitore, l\u2019importo totale della fattura al netto dell\u2019IVA;<\/li>\n<li>all\u2019erario, l\u2019IVA esposta in fattura.<\/li>\n<\/ul>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ef-01\" href=\"\/software\/easyfatt\/\"><div style=\"background-color:#3bb1cd; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-5\">\r\n<img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-blog-EF-pc.png\" alt=\"Easyfatt software fatturazione elettronica e gestionale\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-7\">\r\n     <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"100\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/Logo-EF-White.png\" alt=\"easyfatt\" style=\"margin-top: 5px; margin-bottom: 5px\">\r\n      <br>\r\n      <p><span style=\"font-size: 17px\">\r\n       Easyfatt \u00e8 il software di fatturazione e gestionale utilizzato ogni giorno da oltre 100.000 imprese italiane.<\/span>\r\n      <\/p>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\">\r\n          PROVALO GRATIS ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<h3>Normativa sullo split payment<\/h3>\n<p>Le norme contenute nell\u2019originaria formulazione dell\u2019art. 17-ter del D.p.r. 633\/72 prevedevano <strong>l\u2019applicazione dello split payment <\/strong>essenzialmente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di <strong>enti pubblici<\/strong> (Pubblica Amministrazione, P.A.), con alcune deroghe.<\/p>\n<p>Successivamente, l\u2019ambito di applicazione dello split payment \u00e8 stato esteso anche agli <strong>enti pubblici economici<\/strong>, alle <strong>fondazioni <\/strong>e alle <strong>societ\u00e0 controllate<\/strong> o partecipate da tali soggetti o dalla P.A., nonch\u00e9 alle <strong>societ\u00e0 quotate<\/strong> inserite nell\u2019indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate ai fini IVA in Italia.<\/p>\n<p>Con Decisione di esecuzione 2023\/1552, il Consiglio Europeo ha autorizzato l\u2019Italia a <strong>prorogare l\u2019applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2026<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Dal 1\u00b0 luglio 2025<\/strong> le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti delle <strong>societ\u00e0 quotate inserite nell\u2019indice FTSE MIB<\/strong> della Borsa italiana <strong>non rientrano <\/strong>pi\u00f9 nel campo di applicazione dello split payment.<\/p>\n<h3>Ambito soggettivo: soggetti coinvolti<\/h3>\n<p>Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la disciplina dello split payment \u00e8 stata oggetto di numerosi interventi legislativi nel corso del tempo che hanno ampliato la platea dei soggetti destinatari di tale particolare modalit\u00e0 di fatturazione.<\/p>\n<p>Da ultimo, l\u2019art. 3 co. 1 del D.L. 148\/2017 ha modificato, con effetto dal 01.01.2018 il citato art.\u00a0 17-ter, prevedendo che il meccanismo dello split payment si applichi alle <strong>cessioni di beni e prestazioni di servizi <\/strong>effettuate nei confronti di Amministrazioni Pubbliche.<\/p>\n<p>Per Amministrazioni Pubbliche si intendono quelle definite dall\u2019art. 1, co. 2 della L. 196\/2009, sia che operino nello svolgimento della propria attivit\u00e0 istituzionale, sia agiscano nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 commerciale (o agricola), sebbene il v<strong>ersamento dell\u2019imposta sar\u00e0 effettuato<\/strong> dalla P.A. <strong>con modalit\u00e0 differenti<\/strong>.<\/p>\n<p>Lo split payment si applica anche alle medesime operazioni effettuate nei confronti di:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>enti pubblici economici nazionali, regionali e locali<\/strong>, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;<\/li>\n<li><strong>fondazioni partecipate da Amministrazioni Pubbliche<\/strong> di cui al co. 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;<\/li>\n<li><strong>societ\u00e0 controllate<\/strong>, ai sensi dell\u2019art. 2359 co. 1 n. 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;<\/li>\n<li><strong>societ\u00e0 controllate direttamente o indirettamente<\/strong>, ai sensi dell\u2019art. 2359 co. 1 n. 1c.c., da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 o da enti e societ\u00e0 di cui alle lett.0a), 0b), a) e c);<\/li>\n<li><strong>societ\u00e0 partecipate<\/strong>, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 o da enti e societ\u00e0 di cui alle lett.0a), 0b), a) e b);<\/li>\n<li><strong>societ\u00e0 quotate inserite nell\u2019indice FTSE MIB<\/strong> della Borsa italiana identificate agli effetti dell\u2019imposta sul valore aggiunto (per le operazioni fatturate fino al 30 giugno 2025).<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote><p>Scopri anche cos\u2019\u00e8 il <a href=\"\/blog\/codice-sdi\/\">codice destinatario<\/a> e come si inserisce nelle fatture elettroniche, anche in quelle destinate alla Pubblica Amministrazione.<\/p><\/blockquote>\n<h4 dir=\"ltr\">Pubbliche amministrazioni<\/h4>\n<p>Per <strong>individuare le Pubbliche Amministrazioni destinatarie<\/strong> della disciplina dello split payment bisogna fare riferimento <em>&#8220;alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all&#8217;art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Per l\u2019esatta individuazione delle P.A. destinatarie della disciplina non sono previsti elenchi specifici dedicati allo split payment, ma occorre fare riferimento all\u2019elenco pubblicato sul sito dell\u2019<strong>Indice delle Pubbliche Amministrazioni<\/strong>\u00a0 (<a href=\"http:\/\/www.indicepa.gov.it\/\">www.Indicepa.gov.it<\/a> &#8211; IPA).<\/p>\n<p>Da tale consultazione \u00e8 necessario escludere i soggetti classificati nella categoria \u201cGestori di pubblici esercizi\u201d, che pur essendo presenti nell\u2019elenco, non sono tenuti all\u2019obbligo di fatturazione elettronica.<\/p>\n<blockquote><p>NB: Per l\u2019esatta individuazione delle P.A. destinatarie non sono previsti elenchi specifici ma occorre far riferimento all\u2019elenco pubblicato sul sito dell\u2019Indice delle Pubbliche Amministrazioni (<a href=\"http:\/\/www.Indicepa.gov.it\">www.Indicepa.gov.it<\/a> &#8211; IPA), senza considerare i soggetti classificati nella categoria \u201cGestori di pubblici esercizi\u201d che pur essendo inclusi nell\u2019elenco, non sono destinatari dell\u2019obbligo di fatturazione elettronica.<\/p><\/blockquote>\n<h4>Elenchi pubblicati sul sito del MEF<\/h4>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019<strong>individuazione delle fondazioni, degli enti e delle societ\u00e0 <\/strong>destinatarie della normativa dello split payment il D.M. del 09.01.2018 ha stabilito che per le operazioni <em>\u201cper le quali \u00e8 emessa fattura nell\u2019anno 2018 e negli anni successivi\u201d<\/em> le disposizioni dell\u2019art. 17-ter si applicano ai soggetti inseriti <em>\u201cnell\u2019elenco pubblicato a cura del dipartimento delle finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l\u2019anno successivo\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Tali elenchi, accessibili mediante il sito del <a href=\"https:\/\/www.mef.gov.it\/\">Dipartimento delle Finanze<\/a>, sono liberamente consultabili, e riguardano tutti i soggetti a cui, a partire dall\u2019anno 2018 sono applicabili le norme in esame.<\/p>\n<p>Con riferimento al valore giuridico di tali elenchi, \u00e8 importante precisare che:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>l\u2019iscrizione del soggetto negli elenchi ha efficacia costitutiva: <\/strong>la disciplina dello split payment si applica, infatti, dalla data di effettiva inclusione nell\u2019elenco e dalla relativa pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze.<\/li>\n<li><strong>Qualora un soggetto venga incluso o escluso nel corso dell\u2019anno<\/strong>, la scissione dei pagamenti si considera applicabile (o non pi\u00f9 applicabile) esclusivamente <strong>dalla data di aggiornamento dell\u2019elenco <\/strong>da parte del Dipartimento.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Elenchi pubbliche amministrazioni, enti, fondazioni e societ\u00e0 split payment 2026<\/h4>\n<p>Nell\u2019<a href=\"https:\/\/www1.finanze.gov.it\/finanze\/split_payment\/public\/#\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">area dedicata sul sito del Dipartimento delle Finanze<\/a> sono stati pubblicati gli elenchi per il 2025 dei soggetti ai quali si applica la disciplina dello split payment.<\/p>\n<p>Sono <strong>5 gli elenchi<\/strong>, suddivisi per tipologia di soggetto obbligato, che possono essere ricercati tramite il relativo codice fiscale:<\/p>\n<ol>\n<li>societ\u00e0 controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, co. 1, n. 2, c.c.) &#8211; aggiornato al 20 ottobre 2025;<\/li>\n<li>enti o societ\u00e0 controllate dalle Amministrazioni Centrali &#8211; aggiornato al 19 gennaio 2026;<\/li>\n<li>enti o societ\u00e0 controllate dalle Amministrazioni Locali &#8211; aggiornato al 2 febbraio 2026;<\/li>\n<li>enti o societ\u00e0 controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza &#8211; aggiornato al 20 ottobre 2025;<\/li>\n<li>enti, fondazioni o societ\u00e0 partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche &#8211; aggiornato al 2 febbraio 2026.<\/li>\n<\/ol>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"ef-01\" href=\"\/software\/easyfatt\/\"><div style=\"background-color:#3bb1cd; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-5\">\r\n<img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-blog-EF-pc.png\" alt=\"Easyfatt software fatturazione elettronica e gestionale\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-7\">\r\n     <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"100\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/Logo-EF-White.png\" alt=\"easyfatt\" style=\"margin-top: 5px; margin-bottom: 5px\">\r\n      <br>\r\n      <p><span style=\"font-size: 17px\">\r\n       Easyfatt \u00e8 il software di fatturazione e gestionale utilizzato ogni giorno da oltre 100.000 imprese italiane.<\/span>\r\n      <\/p>\r\n      <div>\r\n        <span class=\"btn btn-banner-green\">\r\n          PROVALO GRATIS ORA <i class=\"fa-solid fa-arrow-right\"><\/i>\r\n        <\/span>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/a>\n<h3>Ambito oggettivo: operazioni incluse, escluse e reverse charge<\/h3>\n<p>Le operazioni a cui si applica il meccanismo dello split payment sono la generalit\u00e0 delle <strong>cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette a IVA<\/strong> effettuate nei confronti di determinati soggetti, quali le amministrazioni pubbliche e gli enti equiparati.<\/p>\n<p>La disciplina trova applicazione sia quando tali soggetti operano nell\u2019ambito della propria attivit\u00e0 istituzionale, sia quando agiscono nello svolgimento di attivit\u00e0 commerciale o agricola.<\/p>\n<h4>Operazioni escluse split payment<\/h4>\n<p><strong>Sono escluse dall\u2019applicazione del metodo dello split payment<\/strong> le cessioni di beni e le prestazioni di servizi:<\/p>\n<ul>\n<li>in cui l\u2019acquirente, in qualit\u00e0 rispettivamente di cessionario o committente assume la qualifica di debitore d\u2019imposta, ovvero nei <strong>casi di applicazione del reverse charge<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>non imponibili<\/strong>, quali, ad esempio, le cessioni all\u2019esportazione, le cessioni intracomunitarie;<\/li>\n<li><strong>esenti;<\/strong><\/li>\n<li><strong>\u201cfuori campo\u201d IVA<\/strong> quali, ad esempio, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi prive del requisito oggettivo o territoriale;<\/li>\n<li><strong>assoggettate a regimi speciali IVA<\/strong> che non prevedono l\u2019esposizione dell\u2019IVA in fattura e che ne dispongono l\u2019assolvimento secondo regole proprie, quali ad esempio:\n<ul>\n<li><strong>i regimi monofase<\/strong> di cui all\u2019art. 74 del D.p.r.\u00a0 633\/72 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo di mezzi tecnici, documenti di viaggio, documenti di sosta nei parcheggi);<\/li>\n<li><strong>il regime del margine<\/strong> per i beni usati di cui al D.L. 41\/1995;<\/li>\n<li><strong>il regime speciale<\/strong> applicato dalle agenzie di viaggio di cui all\u2019art. 74-ter del D.p.r 633\/72;<\/li>\n<li><strong>rese da fornitori che applicano regimi speciali<\/strong> che, pur prevedendo l\u2019addebito dell\u2019imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante (regime speciale per attivit\u00e0 agricole, regime di cui alla L. 398\/91, regime relativo all\u2019attivit\u00e0 di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al D.p.r. 640\/1972; regime applicabile agli spettacoli viaggianti;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>certificate da scontrino fiscale,<\/strong> o scontrino non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi;<\/li>\n<li><strong>certificate mediante rilascio di fattura semplificata<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>nelle quali la Pubblica Amministrazione o la societ\u00e0 non effettua alcun pagamento<\/strong> del corrispettivo nei confronti del fornitore;<\/li>\n<li><strong>assoggettate a regimi speciali<\/strong> che non prevedono l\u2019evidenza dell\u2019imposta in fattura quali, ad esempio, le cessioni o le prestazioni di coloro che applicano il \u201cregime di vantaggio\u201d o il \u201c<a href=\"https:\/\/www.fattureincloud.it\/guida-regime-forfettario\/?utm_source=danea&amp;utm_medium=link-testuale&amp;utm_campaign=danea-blog-articoli&amp;utm_content=split-payment\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regime forfettario<\/a>\u201d;<\/li>\n<li><strong>rese in favore dei dipendenti<\/strong>, ad esempio nel caso di vitto e alloggio in trasferta, nell\u2019interesse di un datore di lavoro che sia riconducibile all\u2019ambito di applicazione dello split payment, se la fattura \u00e8 emessa e intestata nei confronti del dipendente;<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Split payment e reverse charge<\/h4>\n<p>Le disposizioni in materia di split payment <strong>non si applicano<\/strong> quando l\u2019acquirente, in qualit\u00e0 di soggetto passivo IVA, effettua acquisti di beni o servizi per i quali \u00e8 previsto il meccanismo dell\u2019<strong>inversione contabile (reverse charge)<\/strong>.<\/p>\n<p>In tali casi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>se l\u2019acquisto \u00e8 effettuato dalla Pubblica Amministrazione<\/strong> (o da enti e societ\u00e0 destinatari della disciplina) <strong>nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 commerciale<\/strong>, si applica il <strong>reverse charge<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>se invece l\u2019operazione \u00e8 riferita all\u2019attivit\u00e0 istituzionale<\/strong>, continua a trovare applicazione il meccanismo dello <strong>split payment<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote><p>Leggi la guida completa all&#8217;<a href=\"\/blog\/reverse-charge-inversione-contabile\/\">inversione contabile (reverse charge)<\/a><\/p><\/blockquote>\n<h4>Operazioni assoggettate a ritenuta alla fonte<\/h4>\n<p><strong>L\u2019applicazione del meccanismo dello split payment alle prestazioni di servizi soggette a ritenuta ai fini delle imposte sui redditi<\/strong> \u00e8 stata oggetto di varie modifiche normative in un ristretto arco di tempo, riepilogate nella seguente tabella:<\/p>\n<table class=\"table\">\n<thead>\n<tr>\n<th scope=\"col\">Data emissione fattura<\/th>\n<th scope=\"col\">Applicazione split payment<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Fatture con ritenuta emesse fino al 30.06.2017<\/td>\n<td>NO<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fatture con ritenuta emesse dal 01.07.2017 al 13.07.2018<\/td>\n<td>SI<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fatture con ritenuta emesse dal 14.07.2018<\/td>\n<td>NO<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>L\u2019ultima modifica normativa che ha ripristinato l\u2019esclusione dallo split payment per le operazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte, a titolo di imposta o di acconto, \u00e8 stata introdotta dall\u2019art. 12, comma 1, del D.L. 87\/2018.<\/p>\n<h3>Adempimenti del cedente\/prestatore (fornitore che emette la fattura)<\/h3>\n<h4>Fatturazione elettronica delle operazioni di split payment<\/h4>\n<p><strong>Il cedente o prestatore emette la fattura<\/strong> ai sensi dell\u2019art. 21 del D.P.R. n. 633\/1972, seguendo le regole ordinarie di fatturazione.<\/p>\n<p><strong>L\u2019IVA deve essere regolarmente esposta in fattura <\/strong>secondo l\u2019aliquota applicabile al bene o al servizio.<\/p>\n<p>Inoltre, \u00e8 necessario riportare<strong> l\u2019annotazione \u201cscissione dei pagamenti\u201d (o \u201csplit payment\u201d) ed eventualmente il riferimento normativo<\/strong> \u201cex art. 17-ter del D.P.R. 633\/72\u201d.<\/p>\n<p>Nel caso di<strong> fattura elettronica, <\/strong>l\u2019obbligo di indicare la scissione dei pagamenti \u00e8 assolto valorizzando il<strong> campo \u201cesigibilit\u00e0 IVA\u201d con il codice \u201cS\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Sebbene l\u2019imposta sia indicata in fattura, <strong>il<\/strong> <strong>fornitore non deve includerla nella <\/strong><a href=\"\/blog\/liquidazione-iva-cosa-come-quando\/\"><strong>liquidazione IVA periodica<\/strong><\/a>, in quanto non viene incassata.<\/p>\n<p>Resta comunque l\u2019obbligo di registrare la fattura nel<strong> registro IVA vendite<\/strong>, con evidenza dell\u2019IVA non incassata<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 inoltre opportuno<strong> annotare in modo separato le operazioni soggette a split payment<\/strong>, ad esempio mediante un\u2019apposita colonna o uno specifico codice contabile, in modo da escludere correttamente l\u2019IVA dalla liquidazione periodica.<\/p>\n<h4>Split payment: esempio pratico<\/h4>\n<p>Per comprendere concretamente il funzionamento del meccanismo della scissione dei pagamenti, immaginiamo il seguente caso.<\/p>\n<p>Un\u2019impresa emette una fattura nei confronti di un Comune per una prestazione di servizi del valore di 1.000 euro, soggetta ad IVA ordinaria del 22%.<\/p>\n<p>La <strong>fattura <\/strong>sar\u00e0 cos\u00ec composta:<\/p>\n<ul>\n<li>imponibile: 1.000 euro<\/li>\n<li>IVA 22%: 220 euro<\/li>\n<li>totale documento: 1.220 euro<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pur essendo correttamente esposta in fattura,<strong> l\u2019IVA pari a 220 euro non verr\u00e0 incassata dal fornitore<\/strong>.<\/p>\n<p>In applicazione dell\u2019art. 17-ter del D.P.R. 633\/1972:<\/p>\n<ul>\n<li>il Comune corrisponder\u00e0 al fornitore<strong> il solo importo imponibile<\/strong> di 1.000 euro;<\/li>\n<li><strong>l\u2019IVA di 220 euro sar\u00e0 versata direttamente dall\u2019ente pubblico <\/strong>all\u2019Erario.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dal punto di vista contabile, il fornitore registrer\u00e0 la fattura nel registro IVA vendite con evidenza dell\u2019imposta, ma tale IVA non confluir\u00e0 nella liquidazione periodica, in quanto non rappresenta un debito effettivo verso l\u2019Erario.<\/p>\n<p>Il totale della fattura resta pari a 1.220 euro, ma il flusso finanziario effettivo verso il fornitore sar\u00e0 limitato al solo imponibile.<\/p>\n<h4>Esempio di fattura in split payment<\/h4>\n<p>Ecco un esempio di fattura con applicato il meccanismo di split payment creata con il <a href=\"\/software\/easyfatt\/\">software di fatturazione elettronica Danea Easyfatt<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-content\/uploads\/esempio-fattura-split-payment.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-29543\" style=\"border-color: #f5f5f5; border-style: solid;\" src=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-content\/uploads\/esempio-fattura-split-payment.jpg\" alt=\"Esempio fattura split payment\" width=\"1414\" height=\"2000\" srcset=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-content\/uploads\/esempio-fattura-split-payment.jpg 1414w, https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-content\/uploads\/esempio-fattura-split-payment-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-content\/uploads\/esempio-fattura-split-payment-724x1024.jpg 724w, https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-content\/uploads\/esempio-fattura-split-payment-768x1086.jpg 768w, https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-content\/uploads\/esempio-fattura-split-payment-1086x1536.jpg 1086w\" sizes=\"auto, (max-width: 1414px) 100vw, 1414px\" \/><\/a><\/p>\n<blockquote><p>Vuoi gestire la fatturazione della tua azienda in modo semplice? <a href=\"\/software\/easyfatt\/ef-prova-gratis\/\">Scarica e prova gratis Danea Easyfatt<\/a> &gt;<\/p><\/blockquote>\n<h4>Come contabilizzare le fatture con split payment<\/h4>\n<p>Per quanto riguarda la gestione contabile delle fatture con split payment, il fornitore emette la fattura con esposizione dell\u2019IVA, che deve essere regolarmente<strong> annotata nel registro delle fatture emesse<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00c8 opportuno utilizzare un <strong>apposito codice contabile<\/strong> che consenta di:<\/p>\n<ul>\n<li>riportare automaticamente l\u2019annotazione \u201cscissione dei pagamenti\u201d, eventualmente corredata dal riferimento normativo;<\/li>\n<li>riportare nella liquidazione periodica IVA la base imponibile e l\u2019imposta;<\/li>\n<li>escludere, nella liquidazione periodica IVA, dal computo dell\u2019IVA a debito derivante dalle operazioni attive, l\u2019imposta applicata ai sensi dell\u2019art. 17-ter.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La fattura deve inoltre essere registrata anche ai fini della <strong>contabilit\u00e0 generale<\/strong>.<\/p>\n<p>Le scritture contabili devono riflettere il fatto che l\u2019IVA indicata in fattura non viene incassata dal fornitore, ma versata direttamente all\u2019Erario dal soggetto acquirente.<\/p>\n<h3>Adempimenti in capo al cessionario\/committente (acquirente)<\/h3>\n<p>Come abbiamo anticipato, il soggetto che riceve la fattura in split payment <strong>deve versare direttamente l\u2019IVA all\u2019erario anzich\u00e9 al fornitore<\/strong>, al quale va invece versato l\u2019importo della fattura al netto dell\u2019iVA.<\/p>\n<h4>Esigibilit\u00e0 dell\u2019IVA<\/h4>\n<p>L\u2019art. 3 del D.M. 23.01. 2015 prevede che l\u2019IVA relativa alle operazioni soggette a split payment diventi <strong>esigibile al momento del pagamento del corrispettivo<\/strong>.<\/p>\n<p>Tuttavia, il soggetto acquirente pu\u00f2 optare per l\u2019<strong>esigibilit\u00e0 anticipata dell\u2019imposta<\/strong>, scegliendo di farla decorrere dal momento della ricezione della fattura oppure dalla sua registrazione.<\/p>\n<p>La scelta pu\u00f2 essere effettuata <strong>per ciascuna fattura<\/strong> e si desume dal comportamento concludente adottato dal contribuente.<\/p>\n<p>In caso di esigibilit\u00e0 anticipata, quindi, l\u2019IVA da versare all\u2019Erario <strong>non dipender\u00e0 dal pagamento al fornitore<\/strong>, ma dal momento della ricezione o della registrazione della fattura, che deve avvenire nei termini previsti dall\u2019art. 25 del D.P.R. 633\/1972 <em>\u201c\u2026 anteriormente alla liquidazione periodica nella quale \u00e8 esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all\u2019anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Se, prima della registrazione, viene effettuato il pagamento del corrispettivo, l\u2019imposta diventa comunque esigibile al momento del pagamento.<\/p>\n<h3>Autorizzazione UE all&#8217;utilizzo dello split payment<\/h3>\n<p>La disciplina dello split payment, introdotta nel nostro ordinamento essenzialmente per contrastare i fenomeni di evasione e di frodi IVA, \u00e8 stata oggetto di specifica autorizzazione da parte del Consiglio UE, quale misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006\/112\/Ce in materia di IVA.<\/p>\n<p><strong>Ad oggi l\u2019Italia \u00e8 autorizzata a continuare ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2026<\/strong> (precedentemente la scadenza era fissata al 30 giugno 2023).<\/p>\n<p>Infatti, con <strong>Decisione del Consiglio dell\u2019Unione europea n. 1552 del 25 luglio 2023<\/strong>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell\u2019UE L 188\/45 del 27 luglio 2023, \u00e8 stata accolta la richiesta di proroga dell&#8217;autorizzazione all\u2019applicazione del meccanismo dello split payment.<\/p>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/easyfatt\/\"> Consigliati per Easyfatt<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La guida completa allo split payment. 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