{"id":5601,"date":"2015-03-18T06:12:07","date_gmt":"2015-03-18T05:12:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.danea.it\/blog\/?p=5601"},"modified":"2022-04-28T15:15:33","modified_gmt":"2022-04-28T13:15:33","slug":"nuovo-regime-dei-minimi-2015-aliquota-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/nuovo-regime-dei-minimi-2015-aliquota-5\/","title":{"rendered":"Nuovo regime dei minimi 2015, per un altro anno si potr\u00e0 godere dell&#8217;aliquota al 5%. I dettagli della proroga!"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><strong>Importante<\/strong>: Il regime dei minimi \u00e8 stato sostituito dal nuovo <a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/regime-forfettario-requisiti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regime forfettario<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<p>L\u2019art 10 comma 12-undecies del D.L.192\/2014 (<strong>Decreto \u201cMilleproroghe\u201d<\/strong>) convertito dalla Legge n. 11\/2015 e recentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale contiene, tra le altre, un\u2019 importantissima disposizione che <strong>deroga<\/strong> a quanto disposto dall\u2019art. 1 comma 85 della Legge di Stabilit\u00e0 2015: <strong>l\u2019abrogato regime dei minimi \u00e8 stato infatti prorogato fino al 31\/12\/2015.<\/strong><\/p>\n<p>Ricordiamo che la citata Legge di Stabilit\u00e0 2015 ha introdotto un nuovo regime agevolato, denominato <strong>Regime forfettario<\/strong> ed ha disposto l\u2019 <strong>abrogazione<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>del regime delle nuove inizative produttive (detto \u201cforfettino\u201d, disciplinato dall\u2019 art. 13 della Legge n. 388\/2000);<\/li>\n<li>del regime dei minimi (ex artt. 1 e 2 del D.L. 98\/2011);<\/li>\n<li>del regime contabile \u201cagevolato\u201d per i contribuenti ex minimi (ex art. 3 del D.L. 98\/2011).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>A decorrere dal 2015<\/strong> quindi l\u2019unico regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche che intraprendono una nuova attivit\u00e0<strong> doveva essere il nuovo regime forfettario<\/strong> (a cui si pu\u00f2 accedere solo se si presume il rispetto dei requisiti previsti), con la sola<strong> eccezione del regime dei minimi<\/strong> che, <strong>in via transitoria poteva ancora essere applicato fino a scadenza naturale<\/strong> da coloro che gi\u00e0 ne usufruivano nel 2014 (ovvero fino alla decorrenza dei cinque anni dall\u2019inizio dell\u2019attivit\u00e0 e\/o fino al compimento del trentacinquesimo anno di et\u00e0), fermo restando la possibilit\u00e0 per tali soggetti di applicare il nuovo regime forfettario.\u00a0Al nuovo regime forfettario possono accedere anche i contribuenti gi\u00e0 in attivit\u00e0, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti da verificare sui dati dell\u2019anno 2014.<\/p>\n<a class=\"cta-container\" data-click-cta=\"fic-01\" href=\"https:\/\/www.fattureincloud.it\/land\/fattura-elettronica-forfettario\/?utm_source=danea&utm_medium=banner&utm_campaign=danea-landing-to-FIC\" target=\"_blank\"><div style=\"background-color: #0094d4; color: #fff; margin: 1em 0;\">\r\n  <div class=\"row\" style=\"padding: 1em;\">\r\n    <div class=\"col-md-6\">\r\n      <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/img-banner-blog-forfettari-fatture-in-cloud.png\" alt=\"Fatture in Cloud - software fatturazione elettronica\" style=\"padding-top: 1em\">\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"col-md-6\" style=\"padding-right: 0.8em; padding-left: 0.5em;\">\r\n      <img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" width=\"140\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/logo-fatture-in-cloud-2024-bianco.png\" alt=\"fatture in cloud\"  style=\"margin-top: 5px\">\r\n      <p style=\"line-height:2px\"><\/p>\r\n      <p><span style=\"font-size: 18px\">\r\n        Hey, forfettario! 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una nuova attivit\u00e0 nel corso di quest\u2019anno pu\u00f2 decidere se applicare:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: left;\"><a title=\"Nuovo Regime dei Minimi: l\u2019Italia \u00e8 un paradiso fiscale\" href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/partita-iva-regime-minimi-01\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">il regime dei mimini<\/a>;<\/li>\n<li><a title=\"Regime forfettario 2015: il nuovo regime dei minimi\" href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/regime-forfettario-requisiti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">il regime forfetario<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La proroga non riguarda<\/strong> invece coloro che nell\u2019anno 2014 avevano adottato <strong>il regime contabile agevolato<\/strong> ex art. 27 co. 3 del D.L. n. 98\/2011 e coloro che avevano <strong>adottato il regime dei forfettini<\/strong> ex art. 13 della Legge n. 388\/2000: tali soggetti, sempre nel rispetto dei requisti possono aderire <em>\u201cnaturalmente\u201d<\/em>, quindi senza dover esercitare alcuna opzione espressa al nuovo regime forfetario, oppure optare per un regime ordinario.<\/p>\n<h3>Che problemi e dubbi derivano dalla proroga?<\/h3>\n<p><strong>Da un punto di vista operativo non poche sono le questioni ancora aperte<\/strong> soprattutto per coloro che alla data di conversione del Decreto Milleproroghe hanno gi\u00e0 iniziato l\u2019attivit\u00e0 applicando il nuovo regime forfetario ed ora hanno la possibilit\u00e0, dato che la norma diviene operativa dal 1 gennaio 2015, di poter adottare il regime dei minimi (che da molti punti vista rimane quello maggiormente conveniente).<\/p>\n<p>Ricordiamo tuttavia che, come per il regime forfettario, <strong>anche l\u2019accesso al regime dei minimi \u00e8 subordinato al rispetto di determinati requisti<\/strong>, quali:<\/p>\n<ul>\n<li>non percepire<strong> compensi<\/strong> superiori ad euro 30.000 (con eventuale ragguaglio ad anno);<\/li>\n<li>non effettuare <strong>cessioni all\u2019 esportazione<\/strong>;<\/li>\n<li>non sostenere <strong>spese per lavoratori<\/strong> dipendenti, co.co.co o lavoratori a progetto, n\u00e8 erogare somme sotto forma di utili ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;<\/li>\n<li>non effettuare acquisti di <strong>beni strumentali<\/strong> in un triennio superiori ad euro 15.000;<\/li>\n<li>non aver esercitato nei <strong>tre anni precedenti<\/strong> l\u2019inizio attivit\u00e0, attivit\u00e0 artistica, professionale o d\u2019impresa, anche in forma associata o familiare;<\/li>\n<li>l\u2019attivit\u00e0 da esercitare non deve costituire in nessun modo, <strong>mera prosecuzione<\/strong> di altra attivit\u00e0 precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;<\/li>\n<li>qualora l\u2019attivit\u00e0 sia il proseguimento di un\u2019impresa esercitata da un altro soggetto, l\u2019ammontare dei<strong> relativi ricavi realizzati<\/strong> nel periodo d\u2019imposta precedente non deve essere superiore ad euro 30.000.<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote><p>Nel caso in cui il contribuente abbia optato per il regime forfetario avendo gi\u00e0 emesso fatture nell\u2019anno 2015, non dovrebbero asservi particolari problematiche per un eventuale passaggio al regime dei minimi.<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>Entrami i regimi infatti sono esclusi dal campo di applicazione dell\u2019iva<\/strong>: nel regime forfetario la fattura \u00e8 stata emessa con la dicitura <em>\u201cOperazione senza applicazione dell\u2019iva ai sensi dell\u2019art. 1 comma 58 della Legge 190\/2014\u201d<\/em> mentre i soggetti che aderiscono al regime dei minimi emettono fatture sempre senza addebito di iva con la dicitura <em>\u201cOperazione senza l\u2019applicazione dell\u2019iva ai sensi dell\u2019art. 1 comma 100 della Legge n. 244\/2007, regime fiscale di vantaggio dell\u2019imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilit\u00e0 ex artt. 27 commi 1 e 2 D.L. 98\/2011\u201d<\/em>, quindi si potrebbe sostituire il documento emesso (si auspicano comunque chiarimento ufficiali da parte dell\u2019Agenzia delle entrate).<\/p>\n<p><strong>Analogamente, non dovrebbero esservi particolari problematiche anche in merito alla ritenuta d\u2019acconto<\/strong>, dato che entrambi i regimi ne sono esclusi. Si ricorda che per il regime dei minimi la fattura deve riportare la dicitura <em>\u201csi richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto come previsto dal provvedimento dell\u2019Agenzia delle entrate prot. 185820 del 22\/12\/20141\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><strong>Complicato potrebbe risultare l\u2019eventuale passaggio da parte di un soggetto che ha iniziato l\u2019attivit\u00e0 nel 2015 optando per un regime ordinario e, avendone comunque i requisiti, decida di adottare il regime dei minimi dal 1\/1\/2015.<\/strong><\/p>\n<p>In questo caso si pongono <strong>problematiche<\/strong> sia in merito all\u2019eventuale storno a fini iva della fattura emessa, per cui si potrebbe ipotizzare l\u2019eventuale emissione di una nota di accredito, sia in merito all\u2019applicazione dell\u2019eventuale ritenuta d\u2019acconto. Nel caso infatti in cui le fatture siano state emesse e non ancora incassate, allora si ritiene possibile richiedere la non applicazione della ritenuta, mentre decisamente da chiarire il caso in cui la fattura emessa sia stata anche incassata.<\/p>\n<div class=\"post-tags2\"><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/domustudio\/\"> Consigliati per Domustudio<\/a><a href=\"https:\/\/www.danea.it\/blog\/tag\/easyfatt\/\"> Consigliati per Easyfatt<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ancora per il 2015 \u00e8 possibile accedere al nuovo regime dei minimi 2015 con l&#8217;amata aliquota 5%. Scopri i dettagli della proroga e come funziona!<\/p>\n<div style=\"margin-bottom:35px\"><\/div>\n","protected":false},"author":36,"featured_media":5602,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[82,84],"tags":[3,4],"class_list":["post-5601","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-forfettari","category-mettersi-in-proprio","tag-domustudio","tag-easyfatt"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":4,"sum_votes":18},"wps_subtitle":"Ancora per un anno sar\u00e0 possibile accedere al nuovo regime dei minimi 2015 con l'amata aliquota 5%","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5601","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/36"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5601"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5601\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24411,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5601\/revisions\/24411"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5602"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5601"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5601"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.danea.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5601"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}